17.9.2009

Chiunque può fare un’offerta di acquisto, personalmente o a mezzo di procuratore legale ed anche, con l’ausilio di un avvocato, per persona da nominare.
La legge individua espressamente alcune categorie di soggetti che non possono acquistare, prevedendo ipotesi di annullabilità o, addirittura, di nullità in caso di intervenuta aggiudicazione.

Il debitore ha un divieto assoluto ed inderogabile nell’acquisto dei propri beni.
Inoltre, non possono essere compratori, né direttamente né per interposta persona: i genitori esercenti la potestà sui figli rispetto ai beni ed ai diritti del minore (gli atti compiuti in violazione di tale divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa); il tutore ed il protutore riguardo ai beni ed ai diritti del minore (gli atti compiuti in violazione di tale divieto possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa, ad eccezione del tutore e del protutore che gli hanno compiuti); gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere.
Precisato chi sono i soggetti che...

Continua a leggere
posted by Annunci Immobiliari at 01:06
in: La legge è legge email this post | Comments(0)